Antincendio

Tutte le aziende, attività commerciali e industrie devono rispettare le normative antincendio, in particolare il D.Lgs. 81/08 e il D.M. 03/09/2021, che stabiliscono obblighi specifici in base alla tipologia di rischio dell’attività.
Il CPI è obbligatorio per le attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011. Tra queste, ci sono scuole, ospedali, alberghi, impianti industriali e depositi di materiale infiammabile.
Il datore di lavoro deve:
  • Effettuare la valutazione del rischio incendio e redigere il relativo documento.
  • Predisporre le misure di prevenzione e protezione.
  • Formare il personale addetto all’antincendio.
  • Garantire la manutenzione periodica degli impianti e attrezzature antincendio.
Sì, ogni azienda deve designare e formare un numero adeguato di addetti antincendio, proporzionato alle dimensioni e al livello di rischio dell’attività.
Dal 4 ottobre 2022, il D.M. 02/09/2021 prevede che gli addetti antincendio debbano aggiornare la formazione ogni 5 anni.
Secondo la normativa europea, il fuoco si classifica in:
  • Classe A: materiali solidi (legno, carta, plastica)
  • Classe B: liquidi infiammabili (benzina, solventi)
  • Classe C: gas infiammabili (metano, GPL)
  • Classe D: metalli combustibili (magnesio, alluminio)
  • Classe F: oli e grassi da cucina
Gli estintori devono essere controllati ogni 6 mesi e sottoposti a manutenzione straordinaria secondo la norma UNI 9994-1:2013.
Il PEE stabilisce:
  • Le procedure da seguire in caso di incendio
  • I ruoli e le responsabilità del personale
  • Le vie di fuga e i punti di raccolta
  • Le modalità di comunicazione dell’emergenza
Il PEE è obbligatorio per tutte le attività con oltre 10 dipendenti e per quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011.
La segnaletica deve essere conforme alla normativa UNI 7543 e deve indicare chiaramente:
  • Le vie di fuga
  • La posizione di estintori, idranti e pulsanti di allarme
  • I comportamenti da adottare in caso di emergenza
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